Legge federale
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Art. 25c Elusione di misure per accertare l’inidoneità a prestare servizio 36
1 Chiunque svolge un’attività rilevante per la sicurezza nel settore degli impianti a fune e intenzionalmente si oppone o si sottrae a una prova del sangue, a un’analisi alcolemica dell’alito o a un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, quando tali misure sono state formalmente ordinate o bisognava supporre che potessero esserlo, oppure si oppone o si sottrae a un’ulteriore visita medica oppure vanifica lo scopo di queste misure, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Il superiore che intenzionalmente induce a un reato ai sensi del capoverso 1 o non lo impedisce secondo le sue possibilità sottostà alla stessa comminatoria di pena. 36 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3205; FF 2013 6175). |