Legge federale
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Art. 29 Disposizioni transitorie
1 Le domande pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo il diritto anteriore dall’autorità competente in virtù del medesimo. 2 ...41 41 Abrogato dal n. I 8 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 20164135). |