Legge federale
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Art. 14 Deroghe all’obbligo di notifica e d’autorizzazione; controllo autonomo
1 Per determinati organismi geneticamente modificati, il Consiglio federale può prevedere deroghe o semplificazioni quanto all’obbligo di notifica o d’autorizzazione se, in base allo stato delle conoscenze scientifiche o all’esperienza, è esclusa una violazione dei principi di cui agli articoli 6–9. 2 Se per un’attività svolta in sistemi chiusi o per la messa in commercio di determinati organismi geneticamente modificati non vi è obbligo d’autorizzazione, la persona o impresa responsabile controlla autonomamente il rispetto dei principi di cui agli articoli 6–9. Il Consiglio federale disciplina la natura, l’estensione e la verifica di tale controllo autonomo. |