Legge federale
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Art. 6 Protezione dell’uomo, della fauna, dell’ambiente e della diversità biologica
1 Gli organismi geneticamente modificati possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti:
2 Gli organismi geneticamente modificati possono essere immessi nell’ambiente a titolo sperimentale se:
3 Gli organismi geneticamente modificati destinati all’impiego nell’ambiente possono essere messi in commercio soltanto se non contengono geni introdotti mediante tecniche dell’ingegneria genetica resistenti agli antibiotici utilizzati nella medicina umana e veterinaria e se in base a esperimenti in sistemi chiusi e a immissioni sperimentali nell’ambiente è provato che:
4 I pericoli e i pregiudizi sono valutati sia singolarmente, sia globalmente e secondo la loro azione congiunta; si tiene parimenti conto dei legami con altri pericoli e pregiudizi che non derivano da organismi geneticamente modificati. |