Legge federale
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Art. 18 Accesso agli atti e informazione del pubblico
1 Il diritto di accedere a informazioni contenute in documenti ufficiali in merito all’utilizzazione di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi ottenuti è disciplinato dagli articoli 10e capoverso 4 e 10g della legge del 7 ottobre 198311 sulla protezione dell’ambiente.12 2 Le autorità, sentiti gli interessati, possono pubblicare le informazioni ottenute nell’ambito dell’esecuzione (art. 24 cpv. 1) e i risultati di rilevamenti o controlli, a condizione che ciò sia nell’interesse generale. Esse possono trasmettere tali informazioni ad autorità estere o organizzazioni internazionali conformemente a quanto stabilito in una legge federale o in un accordo internazionale. Il segreto di fabbricazione e d’affari rimane garantito. 12 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 3 del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Aarhus), in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1021; FF 2012 3841). |