Legge federale
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Art. 29 Ricorso delle autorità
1 L’Ufficio federale dell’ambiente16 può impugnare con i rimedi giuridici del diritto cantonale e del diritto federale le decisioni delle autorità cantonali prese in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d’esecuzione. 2 Lo stesso diritto spetta anche ai Cantoni per controversie riguardanti gli effetti provenienti da Cantoni vicini. 16 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 20044937). |