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Art. 10 Provvedimenti per i casi d’emergenza
1 Il gestore adotta provvedimenti per il caso in cui non sia più garantito un esercizio sicuro dell’impianto di accumulazione a causa di un comportamento anomalo, di eventi naturali o di atti di sabotaggio. 2 In caso d’emergenza, il gestore deve prendere tutte le misure atte a evitare la messa in pericolo di persone, di beni e dell’ambiente. |