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Art. 12 Protezione della popolazione in caso d’emergenza
1 In caso d’emergenza la Confederazione, i Cantoni e i Comuni provvedono, mediante i mezzi e le strutture della protezione della popolazione, alla diffusione di istruzioni sul comportamento da adottare e all’eventuale evacuazione della popolazione. 2 L’organo designato dal Consiglio federale può prendere provvedimenti speciali in caso di minaccia militare. |