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Art. 14 Responsabilità del gestore
1 Il gestore di un impianto di accumulazione risponde dei danni a persone e cose causati dalla realizzazione dei rischi connessi alla fuoriuscita di masse d’acqua, fango o altri materiali. 2 Il gestore risponde anche delle spese derivanti dalle misure ordinate dalle autorità per evitare o ridurre un pericolo imminente; non risponde del mancato guadagno. 3 È considerato gestore responsabile chi possiede, costruisce o esercita un impianto di accumulazione. Se il gestore e il proprietario di un impianto non sono la stessa persona, la responsabilità è solidale. 4 La Confederazione, i Cantoni, i Comuni o altri enti o istituti di diritto pubblico sono responsabili secondo la presente legge nella misura in cui esercitano impianti di accumulazione. |