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Art. 19 Grandi sinistri
1 In caso di grande sinistro l’Assemblea federale può stabilire mediante ordinanza un ordinamento sulle indennità. 2 Vi è grande sinistro se è prevedibile che:
3 L’Assemblea federale stabilisce nell’ordinamento sulle indennità i principi di un’equa ripartizione dei mezzi disponibili tra i danneggiati. 4 Nell’ordinamento sulle indennità l’Assemblea federale può:
5 Il Consiglio federale prende i necessari provvedimenti cautelari. |