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Art. 24 Circostanze particolari
1 In caso di circostanze particolari, l’autorità di vigilanza della Confederazione può convenire con il Cantone un ordinamento delle competenze che deroghi agli articoli 22 e 23. 2 Se più impianti di accumulazione formano un’unità d’esercizio e uno di essi sottostà alla vigilanza diretta della Confederazione, tutti gli impianti di questa unità d’esercizio sottostanno alla vigilanza diretta della Confederazione. |