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Art. 28 Tassa di vigilanza
1 L’autorità di vigilanza della Confederazione riscuote una tassa annua per coprire i costi della sua attività di vigilanza non finanziati mediante emolumenti. 2 Alla tassa sono assoggettati i gestori dei grandi impianti di accumulazione. 3 L’importo della tassa è calcolato in base alla media dei costi dell’attività di vigilanza degli ultimi cinque anni. 4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli e designa segnatamente i costi di vigilanza computabili e gli impianti il cui esercizio non è sottoposto a tasse. |