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Art. 29 Rimedi giuridici
1 Le decisioni prese in virtù della presente legge possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale. 2 L’autorità di vigilanza della Confederazione è legittimata ad avvalersi dei rimedi giuridici previsti dal diritto federale e cantonale contro le decisioni delle autorità cantonali prese in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d’esecuzione. 3 Le autorità cantonali notificano immediatamente e gratuitamente le loro decisioni impugnabili all’autorità di vigilanza. |