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Art. 31 Perseguimento penale
1 Il perseguimento penale spetta alla Confederazione. 2 La legge federale del 22 marzo 19744 sul diritto penale amministrativo è applicabile. 3 Il Consiglio federale designa l’autorità amministrativa incaricata del perseguimento e del giudizio. 4 RS 313.0 |