|
Art. 32 Trattamento dei dati personali
1 Gli organi incaricati dell’esecuzione trattano i dati personali necessari all’applicazione della presente legge, compresi i dati concernenti i procedimenti e le sanzioni penali. 2 Possono conservare tali dati in forma elettronica. Per quanto necessario per un’esecuzione uniforme della presente legge, possono scambiarseli. |