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Art. 5 Principi
1 Gli impianti di accumulazione devono essere calcolati, costruiti ed esercitati conformemente allo stato della scienza e della tecnica in modo che la loro sicurezza sia garantita per tutti i casi prevedibili di carico e d’esercizio. 2 Le misure da prendere vanno stabilite tenendo conto per quanto possibile di un’utilizzazione economica delle forze idriche. Sono decise dall’autorità di vigilanza dopo aver sentito il proprietario dell’opera e, per quanto si tratti di misure di natura edile e non sia possibile raggiungere un’intesa con il proprietario, dopo aver consultato periti riconosciuti nel campo della tecnica e dell’economia energetica. 3 L’invaso degli impianti di accumulazione deve poter essere svuotato per effettuare lavori di controllo e di manutenzione e il loro livello di ritenuta deve poter essere abbassato in caso di pericolo imminente. A tal fine, gli impianti devono essere muniti almeno di uno scaricatore o di una paratoia di fondo di dimensioni adeguate. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per categorie particolari di impianti di accumulazione. 4 Le piene devono poter essere evacuate in modo sicuro anche quando il bacino è pieno. |