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Art. 8 Esercizio
1 Durante l’esercizio il gestore deve provvedere affinché:
2 Il gestore esegue i controlli, le misurazioni e gli esami necessari per la valutazione dello stato e del comportamento dell’impianto di accumulazione e ne fa valutare senza indugio i risultati. Trasmette i relativi rapporti all’autorità di vigilanza. 3 Il gestore è tenuto a:
4 L’autorità di vigilanza valuta i rapporti e controlla se i requisiti di sicurezza tecnica sono rispettati. Svolge controlli periodici dell’impianto. 5 Per quanto la sicurezza tecnica dell’impianto lo esiga, l’autorità di vigilanza fissa oneri per l’esercizio ulteriore. 6 L’impianto di accumulazione deve essere sorvegliato e mantenuto fintanto che è in grado di ritenere, accumulare o trattenere acqua, fango e altri materiali. In mancanza di un gestore, il proprietario del fondo è responsabile dell’osservanza di tali obblighi. |