Legge federale
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Art. 15
1 I fabbricanti di tabacchi manufatti, i gestori di depositi fiscali autorizzati, come anche gli importatori e i negozianti di materiale greggio devono tenere un registro di controllo completo che menzioni anche le scorte di magazzino e le loro mutazioni, secondo le istruzioni dell’Amministrazione delle dogane.37 Essi devono conservare, durante dieci anni, detto registro di controllo, i libri d’affari nonché i documenti giustificativi, presentarli a domanda dell’Amministrazione delle dogane e dare a questa tutte le informazioni sui fatti importanti per l’esecuzione della presente legge. L’Amministrazione delle dogane può, inoltre, far controllare dai suoi organi, in ogni momento e senza preavviso, i locali e gli impianti di fabbricazione, i magazzini e gli altri locali commerciali. 2 L’utilizzazione o la cessione di materiale greggio per scopi diversi dalla confezione di tabacchi manufatti è subordinata all’autorizzazione dell’Amministrazione delle dogane. Se il materiale greggio è stato importato in franchigia, vengono successivamente riscossi i diritti di dogana. 3 La distruzione di materiale greggio e tabacchi manufatti non ancora imposti è subordinata all’autorizzazione dell’Amministrazione delle dogane. 37 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423). |