Legge federale
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Art. 2
Per quanto concerne le tasse gravanti sui tabacchi manufatti (imposta sul tabacco, dazi, imposta sul valore aggiunto), l’Amministrazione federale delle dogane (Amministrazione delle dogane)9 emana le istruzioni e prende le decisioni che non sono espressamente riservate ad un’altra autorità.10 Essa ha la facoltà d’impartire alle ditte iscritte nel registro dei fabbricanti, importatori e negozianti di materiale greggio, istruzioni circa le indicazioni, giustificazioni e misure necessarie per riscuotere e rimborsare le tasse nonché per operare dei controlli. 9 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4041; FF 20164577). È tenuto conto di detta mod. nelle disp. menzionate nella RU. 10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423). |