Legge federale
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Art. 26a65
1 Possono essere autorizzati come depositi fiscali:
2 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per l’istituzione e per la gestione di depositi fiscali autorizzati; l’Amministrazione delle dogane rilascia l’autorizzazione. 3 L’autorizzazione è ritirata se:
65 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423). |