Legge federale
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Art. 3587
1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, al fine di procacciare un profitto a sé o a un terzo:
è punito con la multa fino a 30 000 franchi o fino al quintuplo dell’imposta sottratta o dell’indebito profitto, se tale quintuplo supera 30 000 franchi. 2 È fatto salvo l’articolo 14 della legge federale del 22 marzo 197488 sul diritto penale amministrativo (DPA). 3 In caso di circostanze aggravanti, l’importo massimo della multa è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno. 87Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423). 88 RS 313.0 |