Legge federale
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Art. 3689
1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, compromette l’applicazione legale dell’imposta sui tabacchi manufatti:
è punito con la multa fino a 20 000 franchi. 2 Sono fatti salvi gli articoli 14–16 DPA90. 3 In caso di circostanze aggravanti, l’importo massimo della multa è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno. 4 È fatta salva l’azione penale conformemente all’articolo 285 del Codice penale91 se si tratta di un’infrazione ai sensi del capoverso 1 lettera e. 89 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423). 90 RS 313.0 91 RS 311.0 |