Legge federale
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Art. 9
1 L’imposta è dovuta:
2 Se i tabacchi manufatti prodotti in Svizzera, non imballati definitivamente per essere smerciati al consumatore, sono consegnati a persone o ditte non iscritte nel registro di cui all’articolo 13, oppure vanno ad altra destinazione, l’imposta è dovuta dal fabbricante non appena la merce lascia l’azienda; l’aliquota d’imposta applicabile è quella che grava sul prodotto fabbricato, pronto al consumo, maggiormente imposto. 23 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). 24 Introdotta dal n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423). |