Legge federale
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Art. 21
1 I fabbricanti e gli importatori di tabacchi manufatti iscritti nel registro di cui all’articolo 13 devono prestare garanzia secondo le forme previste nell’articolo 76 LD53. La garanzia assicura tutti i crediti che l’UDSC ha verso il fabbricante e l’importatore per il loro obbligo di pagare l’imposta sul tabacco, i diritti doganali e l’imposta sul valore aggiunto.54 La garanzia è liberata quando siano stati adempiuti tutti gli obblighi. L’importo della garanzia è stabilito dalla Direzione generale delle dogane. 2 La Confederazione ha un diritto di pegno legale sui tabacchi manufatti per cui l’imposta è dovuta (diritto di pegno in materia d’imposta sul tabacco). Le nome sul pegno doganale sono applicabili per analogia. 53 RS 631.0 54 Nuovo testo dei per. giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423). |