Legge federale
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Art. 24
1 L’imposta sui tabacchi manufatti fabbricati in Svizzera e sui tabacchi manufatti importati è rimborsata all’assoggettato se:
2 Il termine e la procedura per le domande di rimborso sono stabiliti nell’ordinanza 15 dicembre 196961concernente l’imposizione sul tabacco. 3 L’imposta rimborsata è nuovamente dovuta in caso di reimportazione della merce in questione. 58 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 17 dic. 2010 sull’acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1743; FF 20101921). 59 RS 631.0 60 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423). 61Vedi ora l’O del 14 ott. 2009 sull’imposizione del tabacco (RS 641.311). |