Legge federale
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Art. 31
1 Le decisioni della Direzione generale delle dogane possono essere impugnate con reclamo nel termine di trenta giorni dalla notificazione. 2 Il reclamo deve essere presentato per scritto alla Direzione generale delle dogane; esso deve contenere delle conclusioni precise e indicare i fatti sui quali è fondato. I mezzi di prova devono essere indicati sul reclamo e, se possibile, vi saranno allegati. 3 Se il reclamo è ammissibile, la Direzione generale delle dogane riesamina la decisione senza essere vincolata alle conclusioni presentate. 4 La procedura di reclamo è continuata, anche se il reclamo è stato ritirato, quando degli indizi facciano supporre che la decisione impugnata non sia conforme alla legge. 5 La decisione sul reclamo deve essere motivata e indicare i rimedi giuridici. |