Legge federale
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Art. 3794
Chiunque acquista, riceve in dono, in pegno o comunque in consegna, occulta, aiuta a spacciare o mette in circolazione tabacchi manufatti, di cui sa o deve presumere che l’imposta è stata sottratta, è punito con la pena applicabile all’autore. 94Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727). |