Legge federale
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Art. 2668
1 Il fabbricante e gli importatori di tabacchi manufatti che offrono le garanzie richieste sono autorizzati a fabbricare, trattare e gestire tabacchi manufatti in sospensione d’imposta in un deposito fiscale autorizzato. 2 Per gestione si intende in particolare l’immagazzinamento, la ricezione e la preparazione in vista della spedizione. 68 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423). |