Legge federale
|
Art. 16
1 La Confederazione riscuote un’imposta sui tabacchi manufatti ...7 come pure sui prodotti utilizzati come il tabacco (prodotti di sostituzione). 2 I termini tabacchi manufatti e prodotti di sostituzione sono definiti nell’ordinanza del 15 dicembre 19698 sull’imposizione del tabacco. 3 Salvo disposizioni speciali della presente legge, ai prodotti di sostituzione si applicano le disposizioni per i tabacchi manufatti.9 6Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996 585; FF 1995 I 65). 7 Espr. stralciata giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 8[RU 1969 1289, 1974 1021art. 4 cpv. 1, 1987 2321, 1993 331n. I 5, 1996 590, 1997 376, 2003 2465, 2007 1469all. 4 n. 25, 2008 3159. RU 2009 5577art. 43]. Vedi ora l’O del 14 ott. 2009 sull’imposizione del tabacco (RS 641.311). 9 Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024453; FF 2022 2752). |