Legge federale
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Art. 11
1 L’imposta è calcolata come segue:
2 Per cofinanziare i contributi della Confederazione all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e alle prestazioni complementari della medesima e in vista dell’adeguamento alle aliquote d’imposta in vigore nella Comunità europea, il Consiglio federale può:
3 In caso di aumento dell'imposta il Consiglio federale può prendere provvedimenti per evitare che l'efficacia dell'aumento fiscale venga differita. Può segnatamente obbligare i produttori e gli importatori a limitare, fino all'entrata in vigore dell'aumento, la produzione e l'importazione alle vendite realizzate in un periodo comparabile dell'anno precedente, tenendo conto dell'evoluzione della domanda.34 31 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024453; FF 2022 2752). 33 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423). 34Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996 585; FF 1995 I 65). |