Legge federale
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Art. 2058
1 In caso di ritardo nel pagamento dell’imposta è dovuto un interesse di mora a contare dalla sua esigibilità. 2 L’UDSC deve versare un interesse remunerativo a partire dal momento in cui, a torto, ha riscosso un importo o non lo ha rimborsato. 3 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per la riscossione dell’interesse di mora. 4 Il Dipartimento federale delle finanze fissa i tassi d’interesse. 58 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423). |