Legge federale
|
Art. 26e76
1 Per i tabacchi manufatti importati, non ancora imposti, trasportati dalla frontiera a un deposito fiscale autorizzato, gli importatori assumono gli obblighi derivanti dalla presente legge; devono prestare garanzia per l’imposta e gli altri tributi. 2 Per i tabacchi manufatti non ancora imposti trasportati da un deposito fiscale autorizzato a un altro o, se si tratta di tabacchi manufatti destinati all’esportazione, da un deposito fiscale autorizzato alla frontiera, i gestori di depositi fiscali autorizzati che effettuano la spedizione assumono gli obblighi derivanti dalla presente legge; devono prestare garanzia per l’imposta e gli altri tributi. 3 La garanzia termina quando:
4 Il gestore del deposito fiscale autorizzato annuncia all’UDSC ogni spedizione di tabacchi manufatti non ancora imposti. 76 Introdotto dalla cifra I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423). |