Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 107 Obblighi
1Per le operazioni in derivati OTC che non devono essere compensate per il tramite di una controparte centrale autorizzata o riconosciuta dalla FINMA vanno osservati gli obblighi della presente sezione. 2Tali obblighi non si applicano:
3Per motivi di proporzionalità e tenendo conto degli standard internazionali riconosciuti, il Consiglio federale può esentare integralmente o parzialmente da tali obblighi altre operazioni. |