Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 109 Valutazione delle operazioni in corso
1Le controparti devono valutare quotidianamente i derivati in base ai loro prezzi correnti. 2Tale obbligo non si applica alle operazioni con piccole controparti. 3Laddove le condizioni di mercato impediscano la valutazione a prezzi correnti di mercato, si ricorre a una valutazione in base a un modello. I modelli di valutazione devono essere idonei e riconosciuti dalla prassi. 4Le controparti non finanziarie possono ricorrere a terzi per la valutazione. |