Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 113 Derivati considerati
1La FINMA stabilisce quali derivati devono essere negoziati presso una sede di negoziazione o un sistema di negoziazione secondo l'articolo 112 capoverso 1. A tal fine prende in considerazione:
2La FINMA tiene conto degli standard internazionali riconosciuti e dell'evoluzione del diritto estero. Può scaglionare nel tempo l'introduzione dell'obbligo di negoziare presso una sede di negoziazione o un sistema di negoziazione per specifiche categorie di derivati. 3Non sottostanno all'obbligo di negoziazione secondo l'articolo 112:
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