Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 114 Operazioni transfrontaliere
L'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 112 sussiste anche quando la controparte estera della controparte svizzera soggetta all'obbligo di negoziazione sarebbe soggetta a tale obbligo se avesse la sua sede in Svizzera. |