Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 118 Limiti di posizione
1Il Consiglio federale può prevedere limiti per le posizioni nette in derivati su merci detenute da una persona, in quanto sia necessario ad assicurare condizioni ordinate di formazione dei prezzi e di regolamento nonché a produrre una convergenza tra i prezzi sul mercato dei derivati e quelli sul mercato sottostante. Nel fare ciò tiene conto degli standard internazionali riconosciuti e dell'evoluzione del diritto estero. 2Il Consiglio federale stabilisce per i limiti di posizione:
3La FINMA determina i limiti di posizione per i singoli derivati su merci. |