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Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati
del 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2019)
Art. 129Diritto di recesso del venditore
Il venditore può recedere da un contratto o annullare un contratto già concluso se esso è stato concluso o effettuato sulla base di un'offerta vietata.