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Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati

del 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2019)

Art. 129 Diritto di recesso del venditore

Il ven­di­to­re può re­ce­de­re da un con­trat­to o an­nul­la­re un con­trat­to già con­clu­so se es­so è sta­to con­clu­so o ef­fet­tua­to sul­la ba­se di un'of­fer­ta vie­ta­ta.