Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 130 Pubblicazione dell'esito dell'offerta e proroga del termine
1L'offerente deve pubblicare l'esito dell'offerta pubblica di acquisto allo scadere del termine dell'offerta. 2Se le condizioni dell'offerta sono adempiute, l'offerente deve prorogarne il termine per i detentori di azioni e altri titoli di partecipazione che non l'hanno ancora accettata. |