Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 139 Procedura dinanzi alla Commissione
1Fatte salve le seguenti eccezioni, alla procedura della Commissione si applicano le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19681 sulla procedura amministrativa. 2Nelle procedure concernenti le OPA hanno qualità di parte:
3Gli azionisti che detengono almeno il tre per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, della società bersaglio hanno parimenti qualità di parte se lo richiedono alla Commissione. 4Alle procedure in materia di OPA non si applicano le disposizioni legali sulla sospensione dei termini. 5La presentazione di atti giuridici mediante telefax o per via elettronica è ammessa nella corrispondenza con la Commissione e riconosciuta ai fini dell'osservanza dei termini. |