Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 148 Violazione di disposizioni sulle denominazioni confuse o ingannevoli e degli obblighi di comunicazione
È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
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