Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati

del 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2019)


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Art. 148 Violazione di disposizioni sulle denominazioni confuse o ingannevoli e degli obblighi di comunicazione

È pu­ni­to con la mul­ta si­no a 500 000 fran­chi chiun­que, in­ten­zio­nal­men­te:

a.
vio­la la di­spo­si­zio­ne sul­le de­no­mi­na­zio­ni con­fu­se o in­gan­ne­vo­li (art. 16);
b.
non ef­fet­tua le co­mu­ni­ca­zio­ni di cui agli ar­ti­co­li 9 e 17, non le pre­sen­ta op­pu­re le pre­sen­ta con in­di­ca­zio­ni ine­sat­te o in ri­tar­do.

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