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Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati
del 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2019)
Art. 148Violazione di disposizioni sulle denominazioni confuse o ingannevoli e degli obblighi di comunicazione
È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
a.
viola la disposizione sulle denominazioni confuse o ingannevoli (art. 16);
b.
non effettua le comunicazioni di cui agli articoli 9 e 17, non le presenta oppure le presenta con indicazioni inesatte o in ritardo.