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Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati
del 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2019)
Art. 152Violazione dell'obbligo di presentare un'offerta
È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque, intenzionalmente, non dà seguito all'obbligo di presentare un'offerta (art. 135) stabilito in una decisione passata in giudicato.