Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 16 Denominazioni confuse o ingannevoli
1La denominazione dell'infrastruttura del mercato finanziario non deve dare adito a confusione o essere ingannevole. 2Nel contesto dell'offerta di prestazioni finanziarie le denominazioni «borsa», «sistema multilaterale di negoziazione», «Multilateral Trading Facility», «MTF», «controparte centrale», «Central Counterparty», «CCP», «sistema di regolamento delle operazioni in titoli», «Securities Settlement System», «SSS», «depositario centrale», «Central Securities Depository», «CSD», «repertorio di dati sulle negoziazioni», «Trade Repository» e «TR» possono essere utilizzate soltanto per le corrispondenti infrastrutture del mercato finanziario sottoposte alla presente legge. |