Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 30 Garanzia di un commercio ordinato
1La sede di negoziazione che gestisce una piattaforma tecnica deve disporre di un sistema di negoziazione che garantisca un commercio ordinato anche in caso di intensa attività. 2Essa adotta misure efficaci per evitare perturbazioni del suo sistema di negoziazione. |