Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 31 Sorveglianza del commercio
1La sede di negoziazione sorveglia la formazione dei corsi e la conclusione di transazioni effettuate al suo interno affinché possano essere accertati lo sfruttamento di informazioni privilegiate, le manipolazioni dei corsi e del mercato nonché altre infrazioni alla legge e ai regolamenti. A tale scopo analizza inoltre le transazioni effettuate al di fuori di essa che le sono state comunicate o di cui ha avuto notizia in altro modo. 2In caso di sospetto di infrazioni alla legge o di altre irregolarità, il competente organo incaricato della sorveglianza del commercio (organo di sorveglianza del commercio) informa la FINMA. Se le infrazioni alla legge hanno rilevanza penale, informa inoltre immediatamente la competente autorità di perseguimento penale. 3La FINMA, la competente autorità di perseguimento penale, la Commissione delle offerte pubbliche d'acquisto e l'organo di sorveglianza del commercio si scambiano le informazioni di cui necessitano nel quadro della loro collaborazione e in vista dell'adempimento dei loro compiti. Utilizzano le informazioni ricevute esclusivamente per l'adempimento dei loro compiti. |