Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 32 Collaborazione tra organi di sorveglianza del commercio
1Gli organi di sorveglianza del commercio svizzeri di diverse sedi di negoziazione disciplinano su base contrattuale lo scambio reciproco e gratuito di dati concernenti le negoziazioni, sempre che nelle sedi di negoziazione interessate:
2Essi utilizzano i dati ricevuti esclusivamente per l'adempimento dei loro compiti. 3Gli organi di sorveglianza del commercio svizzeri possono concordare lo scambio reciproco di informazioni con organi di sorveglianza del commercio esteri, sempre che:
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