Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 33 Sospensione del commercio
1Se, su iniziativa dell'emittente o a motivo di circostanze straordinarie, una borsa sospende il commercio di un valore mobiliare che vi è quotato, essa pubblica senza indugio tale decisione. 2Se il commercio di un valore mobiliare è sospeso, tutte le altre sedi di negoziazione presso le quali detto valore mobiliare è ammesso al commercio ne sospendono il commercio. |