Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 62 Principi di custodia, registrazione e trasferimento di valori mobiliari
1Il depositario centrale garantisce che i valori mobiliari siano custoditi, registrati e trasferiti in modo corretto e conforme alla legge. 2Il depositario centrale vieta ai propri partecipanti di compiere prelievi allo scoperto sui conti titoli afferenti ai valori mobiliari da esso detenuti in custodia accentrata. 3Il depositario centrale verifica quotidianamente se il numero di valori mobiliari che un emittente ha emesso presso di esso corrisponde al numero di valori mobiliari registrati sui conti titoli dei partecipanti. 4Il depositario centrale stabilisce il momento a partire dal quale:
5Il depositario centrale trasferisce i valori mobiliari possibilmente in tempo reale, ma al più tardi alla fine del giorno di valuta. |