Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 66 Fondi propri e ripartizione dei rischi
1Il depositario centrale deve disporre, su base individuale e consolidata, di fondi propri adeguati e ripartire in maniera adeguata i propri rischi. 2Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei fondi propri in funzione dell'attività e dei rischi e determina i requisiti in materia di ripartizione dei rischi. |